A seguito di una aggiuntiva richiesta di chiarimenti da parte della COMUFFICIO, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la consulenza giuridica 954-8/2014 del 15 Luglio 2014 che “Si ritiene estendere anche agli esercizi commerciali che svolgono l’attività oltre la mezzanotte, le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 4, del DPR n. 544 del 1999 – dettate per gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo – che permette all’esercente di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’evento (quindi anche dopo la mezzanotte)”

Pertanto le informazioni che seguono devono essere considerate obsolete:

Abbiamo ricevuto numerose richieste dai nostri clienti con ristoranti, bar, pizzerie. pub e birrerie riguardanti dubbi sulla chiusura fiscale per le loro attività che chiudono dopo la mezzanotte. Al fine di chiarire i diradare i dubbi, in qualità si sviluppatori di software per la ristorazione, abbiamo deciso di pubblicare questo articolo con i riferimenti alla normativa.

La risposta alla domanda è chiara: la chiusura va effettuata prima della mezzanotte. Infatti dalla risoluzione 253 del 23/10/1995 del Ministero delle Finanze si evince chiaramente quanto segue che:

“deve essere emesso un solo scontrino di chiusura giornaliera nel corso della giornata, intesa nel senso civilistico di periodo corrente da una mezzanotte all’altra; tale scontrino va emesso quindi entro la mezzanotte”

Inoltre la circolare 60 del 10/06/1983 del Ministero delle Finanze conferma che nessuna attività (che non emetta titoli di accesso quali cinema, teatri etc.) è esentata dalla chiusura prima della mezzanotte anche quelle aperte 24 ore su 24 come gli autogrill per cui la chiusura va effettuata durante l’ultima chiusura turno prima della mezzanotte.

Per completezza riportiamo gli estratti della circolare e della risoluzione.

Risoluzione del 23/10/1995 n. 253 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI

I.V.A. – Legge 26 gennaio 1983, n.18. D.M. 23 marzo 1983 e successive modificazioni. Scontrino di chiusura giornaliera.

Quesito:

Sintesi: In tema di I.V.A., dall’esame della normativa concernente l’obbligo della emissione e del rilascio dello scontrino fiscale di cui alla legge 26.1.1983, n. 18, ed al D.M. 23.3.1983, si evince che: a) deve essere emesso un solo scontrino di chiusura giornaliera nel corso della giornata, intesa nel senso civilistico di periodo da una mezzanotte all’altra, tale scontrino va emesso, quindi, entro la mezzanotte, b) la stampa di un solo scontrino di chiusura giornaliera e’ un obbligo che grava all’utente del misuratore.

Testo:

Il professionista indicato in oggetto, con istanza del 27 febbraio 1995 diretta alla scrivente, premesso che per alcuni   esercizi   commerciali che protraggono l’attività economica oltre la mezzanotte (ad esempio pizzerie, birrerie, paninoteche, gelaterie ecc..) l’emissione dello scontrino di chiusura giornaliera alle ore 24 causa non poche difficoltà, in quanto le operazioni di chiusura dovrebbero essere effettuate il più delle volte nel momento di maggior afflusso di clientela, ha chiesto chiarimenti in merito all’individuazione del momento di emissione dello scontrino stesso da parte dei menzionati operatori commerciali. Al riguardo, su conformi pareri della Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali resi nelle sedute del 22 dicembre 1994 e 14 giugno 1995, si precisa che:

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a) deve essere emesso un solo scontrino di chiusura giornaliera nel corso della giornata, intesa nel senso civilistico di periodo corrente da una mezzanotte all’altra; tale scontrino va emesso quindi entro la mezzanotte;[/holo_list_item]

[holo_list_item icon=”icon-ok”]b) la stampa di un solo scontrino di chiusura giornaliera e’ un obbligo che grava sull’utente del misuratore.[/holo_list_item]

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Tuttavia, per venire incontro alle esigenze   degli operatori   del settore per i quali – come esposto   in   precedenza – l’emissione dello scontrino di chiusura giornaliera alle ore 24 causerebbe   non   poche difficoltà operative, la scrivente non ha nulla in contrario all’eventuale introduzione sul mercato – ovviamente previa approvazione ministeriale – di un modello di apparecchio misuratore fiscale che esegua le operazioni di chiusura giornaliera entro la mezzanotte, azzerando naturalmente la numerazione degli scontrini emessi e del corrispondente totale giornaliero dei corrispettivi, e che stampi il relativo scontrino di chiusura il giorno successivo.Codesta Direzione Regionale e’ pregata di comunicare quanto sopra al professionista interessato tramite il competente Ufficio I.V.A..

Circolare del 10/06/1983 n. 60 – Min. Finanze – Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

Legge 26 gennaio 1983, n.18, e relativi decreti ministeriali di attuazione 23 marzo 1983, 19 e 29 aprile 1983 e 9 giugno 1983, concernente l’obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di cassa.

Parte N. 4

Sintesi: Al fine di un’esatta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel d.m. 2 marzo 1983 e successive modificazioni concernenti le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali e degli scontrini fiscali, si forniscono ulteriori precisazioni per ciò che riguarda le modalità e termini per il loro rilascio, le modalità per la approvazione dei modelli e le condizioni per l’eventuale revoca, i controlli di conformità, le principali funzioni di stampa e di emissione dello scontrino fiscale, di stampa e di emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera e di stampa, contestuale a quella dello scontrino, di un giornale di fondo.

Lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere oltre le indicazioni prescritte per lo scontrino fiscale nelle precedenti lettere a), b), e c), il   numero progressivo   (da seriazione distinta da quella degli scontrini fiscali) la data, l’ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno e quello   relativo ad   ogni altro dato indicato nello scontrino fiscale, e comunque, distintamente, quello dei corrispettivi relativi a prestazioni non riscosse,   il numero   degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri, nonché il totale progressivo dei corrispettivi. Si precisa che per gli esercizi commerciali (es. autogrill) la cui attività lavorativa copre l’intero arco della giornata con più turni lavorativi (es. 6-14; 14-22; 22-6) lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso al termine del turno che si conclude prima di mezzanotte. Nel giornale di fondo devono risultare, anteriormente alla emissione del primo scontrino del giorno, il logotipo fiscale e il numero di matricola dell’apparecchio   misuratore fiscale, nonché, all’atto della stampa di ciascuno scontrino, il numero progressivo e la data di emissione degli scontrini, i corrispettivi specifici e ammontare complessivo dell’operazione e, distintamente ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni in tutto o in parte non riscossi; devono risultare altresì, all’atto della stampa dello scontrino di chiusura giornaliera, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri.