Obbligo trasmissione telematica scontrini elettronici: le novità del 27/06/2019

Vista la imminente scadenza dell’obbligo di trasmissione telematica degli scontrini elettronici vi aggiorniamo sulle recenti novità che emergono dagli Atti Parlamentari del Senato della Republica.

Giovedì 27 giugno, il Senato ha approvato il testo licenziato dalla Camera dei deputati  (che trovate qui allegato (A.S. 1354: fonte: fisco e tasse).
Vi riportiamo il testo relativo all’obbligo di  trasmissione telematica degli scontrini elettronici:

“6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al
comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.

Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 151/2019 del 29/06/2019 e lo potete consultare all’articolo 12 quinquies del decreto legge crescita convertito in legge qui allegato:

Conversione in legge decreto crescita (leggi il testo completo) 

 

L’Agenzia delle Entrate, in relazione alle modalità di invio dei dati per il periodo transitorio, ha emesso la circolare 15/E del 29 giugno 2019 dove prevede:

“In particolare, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, la disposizione prevista nell’ultimo periodo del novellato comma 6-ter consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dal predetto comma (i.e. entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione). A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione. In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696).

Di seguito il testo completo della circolare Agenzia delle Entrate:

Circolare 15/E Agenzia delle entrate (leggi il testo completo)